L’assegnazione della casa familiare
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Quando due persone decidono di separarsi, sia che si tratti di porre fine al matrimonio o alla convivenza, inevitabilmente la casa familiare diventa motivo di scontro.
Ci si chiede sempre: chi deve restare e chi, invece, è obbligato a uscire.
Il primo elemento da valutare è se dalla coppia sono nati figli, poiché qualora non vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Giudice non si pronuncerà sull’assegnazione della casa familiare e troveranno luogo le disposizioni del codice civile relative al diritto di proprietà, di cui all’art. 832 c.c. e seguenti.
Nel caso in cui dalla coppia siano nati figli, il Giudice dovrà necessariamente decidere a chi sarà assegnata la casa familiare, intesa come centro di affetti e luogo in cui genitori e figli hanno trascorso la maggior parte del tempo.
L’art. 337 sexies c.c. prevede che la casa familiare venga assegnata al genitore collocatario dei figli, allo scopo di tutelare l’interesse dei medesimi alla conservazione dell’habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, in modo da evitare l’ulteriore trauma di un allontanamento connesso al prevalere di un titolo di godimento dell’uno o dell’altro genitore, essendo prevalente, in ogni caso, l’esigenza di stabilità per i figli.
Pertanto, in caso di giudizio di separazione, divorzio o cessazione di convivenza, la casa familiare viene assegnata al genitore esclusivamente in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti (ove la non autosufficienza economica deve assumere la veste di non colpevolezza del figlio stesso), o in presenza di figli portatori di handicap.
L’assegnazione potrà disporsi unicamente in presenza di figli della coppia genitoriale, essendo esclusa la possibilità che la stessa avvenga a tutela del coniuge o del genitore economicamente debole.
Individuato il soggetto destinatario della casa familiare, è importante precisare che i provvedimenti di assegnazione e di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 2643 c.c.
Sul punto, la sentenza n. 11096/2002 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che la trascrizione del provvedimento assegnativo, avendo quest’ultimo data certa, è opponibile al terzo acquirente dell’immobile in data successiva, anche se detto provvedimento non sia stato trascritto, per il novennio decorrente dall’assegnazione ed anche successivamente al novennio ove il titolo sia stato trascritto in precedenza.
L’assegnazione della casa familiare può essere revocata in caso del venir meno della ragione sostanziale che ne aveva giustificato il riconoscimento, ovvero il collocamento prevalente o l’affidamento esclusivo della prole in età minore presso il genitore assegnatario, ovvero la convivenza di questi con figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti da un punto di vista economico. L’assegnazione verrà altresì revocata per ipotesi riconducibili al venir meno dell’utilizzo dell’abitazione stessa da parte del genitore assegnatario che si trasferisce in modo stabile in altro immobile, o che contragga nuove nozze o che intraprenda una convivenza more uxorio.
Pertanto, anche il successivo provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare dovrà essere annotato nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2655 c.c.