La convivenza di fatto
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Esiste una tutela da parte dello Stato per i conviventi di fatto oppure solo le coppie unite dal matrimonio e civilmente sono legalmente tutelate?
Ebbene, anche per i conviventi di fatto la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) ha ampliato la sfera dei diritti e dei doveri preesistenti, seppur in modo differente rispetto al matrimonio e all’unione civile.
Il comma 36 stabilisce innanzitutto che sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La nuova legge si applica pertanto a tutte le coppie di soggetti maggiorenni, anche dello stesso sesso, uniti stabilmente, ovvero che hanno un progetto di vita comune.
Un elemento imprescindibile per poter far valere i diritti riconosciuti dalla citata legge è la convivenza, intesa come stabile coabitazione dei due soggetti che non necessariamente deve essere formalizzata attraverso l’iscrizione anagrafica dei medesimi nello stesso stato di famiglia. Ciò costituisce un importante elemento di prova ai fini dell’individuazione dell’inizio della stabile convivenza, ma non è un elemento necessario per invocare l’applicazione dei diritti e doveri previsti dalla legge n. 76/2016.
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A differenza dei coniugi, i conviventi non hanno l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale, pertanto, una volta cessata la convivenza, il soggetto economicamente debole non potrà chiedere l’assegno di mantenimento.
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Tra i conviventi non vi sono veri e propri obblighi giuridici, se non quelli relativi ai doveri morali e sociali, rientranti nella sfera delle obbligazioni naturali che non hanno altro effetto se non quello della irripetibilità delle prestazioni spontaneamente prestate l’uno a favore dell’altro.
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I conviventi hanno tuttavia gli stessi doveri e diritti dei coniugi nei confronti dei figli, compreso l’obbligo di contribuire al loro mantenimento.
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Tornando alle novità introdotte in tema di convivenza di fatto dalla legge n. 76/2016, il convivente viene ora equiparato al coniuge per tutta una serie di diritti connessi alla vita sociale quali, ad esempio, i diritti spettanti al coniuge nell’ordinamento penitenziario relativi alla regolamentazione dei colloqui nelle carceri e anche nel settore sanitario. Grazie alla nuova legge, in caso di malattia o di ricovero ospedaliero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari, compreso il diritto di chiedere la cartella clinica.
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Oltre a ciò, il convivente di fatto acquisisce il diritto di abitazione, anche se con durata limitata, in caso di morte del convivente proprietario, oltre al diritto di successione nel contratto di locazione in caso di recesso del convivente conduttore ed altri diritti in caso di assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
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Egli acquista il diritto agli utili, agli acquisti e agli incrementi se collabora stabilmente nell’impresa familiare del partner.
Tra le innovazioni più significative va ricorda l’equiparazione del convivente al coniuge in caso di decesso del medesimo derivante da fatto illecito altrui per quanto riguarda i criteri di risarcimento del danno.
Inoltre, la possibilità di regolamentare alcuni rapporti patrimoniali relativi alla gestione della vita in comune e alle modalità di contribuzione, con la facoltà di scelta del regime patrimoniale anche per la famiglia di fatto, attraverso un “contratto di convivenza” che attribuisce efficacia alle scelte dei conviventi anche nei confronti di soggetti terzi.
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Infine, il convivente in stato di bisogno al momento della cessazione della convivenza acquisisce il diritto a percepire gli alimenti (dunque non il mantenimento) nei confronti dell’altro, in misura proporzionale alla durata della convivenza.