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Per quanto tempo i genitori devono mantenere i figli?

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Accade spesso che i genitori si chiedano per quanto tempo siano obbligati a mantenere i figli e se questi, con il compimento del diciottesimo anni, perdano automaticamente il diritto di essere mantenuti dalla famiglia.

Il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente viene disciplinato dal Codice Civile all’art. 337 septies (già art. 155-quinquies c.c.) e prevede che il Giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, così come per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione.

La norma, dunque, permette di individuare il primo presupposto di tale diritto, ovvero la circostanza che il figlio “non sia indipendente economicamente”. Il che vuol dire che il diritto al mantenimento sussiste per il figlio maggiorenne solo finché egli non abbia raggiunto l’autosufficienza economica, intesa come la capacità di potersi garantire da solo il sostentamento e la soddisfazione dei principali bisogni della vita confacenti alla sua condizione sociale.

La norma fa, dunque, riferimento a un concetto relativo di indipendenza, non assoluto, poiché non individua in modo preciso il limite di età del soggetto beneficiario del mantenimento, né il guadagno minimo che egli deve percepire per essere considerato economicamente autosufficiente.

Oltre alla valutazione sulla condizione di dipendenza o indipendenza economica del figlio confacente alla sua condizione, la giurisprudenza ha sempre ribadito la necessità di un secondo presupposto che consiste nell’accertare che il figlio non si trovi “in colpa” per non aver raggiunto l’indipendenza economica.

Individuati i due presupposti fondamentali, si evince che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne termina all’atto del conseguimento, da parte del medesimo di uno “status” di autosufficienza consistente nella capacità di beneficiare di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

Sarà, pertanto, il Giudice a dover valutare se il reddito percepito dal figlio maggiorenne possa essere tale da poterlo rendere economicamente autosufficiente, con la precisazione che l’indipendenza non deve coincidere necessariamente con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto dell’autonomia economica, anche se tale rapporto di lavoro venga meno in seguito a licenziamento, dimissioni od altra causa.

Sul punto è importante precisare che la perdita del lavoro non implica la reviviscenza del dovere di mantenimento da parte del genitore.

Per queste ragioni, spesso il Giudice riconosce il diritto ad un assegno mensile al figlio maggiorenne diplomato, non economicamente autosufficiente, che non abbia trovato un impiego adeguato al suo titolo di studio ma solo un lavoro non qualificato.

La giurisprudenza per evitare le conseguenze paradossali di un’obbligazione che potrebbe protrarsi sine die, ritiene in ogni caso che “tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076).

Pertanto, per sapere se un figlio maggiorenne ha diritto a beneficiare dell’aiuto economico da parte dei genitori dovranno essere valutati numerosi aspetti, quali l’età del soggetto richiedente, il percorso formativo intrapreso, il livello di professionalità eventualmente raggiunto, la retribuzione percepita e, in mancanza di lavoro, la circostanza che lo stato di disoccupazione non sia imputabile alla colpa del figlio stesso.

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