Separazione e divorzio
​
Per formalizzare la fine del matrimonio è necessario che i coniugi intraprendano un iter che prevede come primo passaggio la separazione e, solo successivamente, il divorzio.
Questi istituti presentano caratteristiche e finalità differenti: con la separazione il giudice autorizza i coniugi a vivere separati ed assume provvedimenti riguardo l’affidamento dei figli, il mantenimento e la casa coniugale. Pertanto, gli stessi non sono più tenuti al rispetto dei doveri coniugali, essendo il matrimonio entrato in una fase di “sospensione” che può portare sia ad una riconciliazione che alla cessazione del vincolo coniugale con il divorzio.
E’ proprio con quest’ultimo che marito e moglie non sono più considerati coniugi, con la conseguenza che l’uno non sarà più erede dell’altro ed entrambi potranno passare a nuove nozze.
Tuttavia, è opportuno rilevare che nonostante il divorzio rappresenti la cessazione del vincolo coniugio, per gli ex coniugi permane il dovere di assistenza dell’uno nei confronti dell’altro che si concretizza sostanzialmente nel riconoscimento del diritto agli alimenti (da non confondere con il mantenimento) ed al percepimento della pensione di reversibilità.
Il diritto agli alimenti sussiste nel momento in cui l’ex coniuge si trova in stato di bisogno, ovvero quando non è in grado di provvedere al proprio sostentamento incolpevolmente, con la conseguenza che l’altro dovrà corrispondere al bisognoso lo stretto necessario per il soddisfacimento dei bisogni più elementari. Il coniuge divorziato, inoltre, vanta il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge deceduto se beneficiario di assegno divorzile e se non ha contratto un nuovo matrimonio.
Premesse le diversità tra i due istituti, è ora necessario analizzare brevemente quali sono i passi necessari per addivenire alla pronuncia di separazione e di divorzio.
Nel caso in cui tra i coniugi si raggiunga un accordo, la separazione sarà consensuale ed avverrà con la formalizzazione delle decisioni dei coniugi in un ricorso che dovrà essere omologato dal giudice. Qualora tra i coniugi non fosse possibile trovare un accordo, l’iniziativa verrà presa da uno dei due mediante deposito del ricorso presso il Tribunale territorialmente competente che darà inizio ad un contenzioso, ovvero alla cosiddetta separazione giudiziale, la quale terminerà con una sentenza.
Dopo sei mesi dalla comparizione dei coniugi in Tribunale all’udienza presidenziale in caso di separazione consensuale, o dopo dodici mesi in caso di separazione giudiziale, i coniugi possono divorziare. Anche per il divorzio sarà possibile formalizzare l’accordo raggiunto dai coniugi attraverso un ricorso congiunto, oppure instaurare un contenzioso avente ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Una grande innovazione è stata introdotta dal decreto legge 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 162/2014 che ha previsto la possibilità per coniugi con figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, di separarsi o di divorziare mediante negoziazione assistita, in termini più brevi rispetto al procedimento giudiziale. Mentre per i coniugi senza figli è stata introdotta la facoltà di separarsi o divorziare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, anche in questo caso in termini più brevi rispetto al percorso in Tribunale.
Per le suddette modalità si rinvia all’apposita sezione.